PAC 2014-2020

Zootecnia, i titoli speciali e l’art. 68

Non esisteranno più, ma il loro valore contribuirà a formare quello dei nuovi aiuti

I titoli storici scadono il 31 dicembre 2014. I nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al 15 maggio 2015.

Il numero dei nuovi titoli sarà pari al numero di ettari ammissibili che saranno indicati al 15 maggio 2015 nella domanda unica. Le superfici ammissibili sono: seminativi, colture permanenti legnose, prati e pascoli permanenti.

Quali effetti avrà questo cambiamento per la zootecnia? Quale sarà il destino dei titoli speciali? Quale sarà il futuro dell'articolo 68?

Nella nuova Pac 2014-2020 non esisteranno più i titoli speciali, ma il loro valore contribuirà a formare il valore dei nuovi titoli.

Il modello “irlandese”

Il passaggio ai nuovi titoli nel 2015 rischia di penalizzare eccessivamente gli agricoltori con i titoli di valore elevato. Per evitare di penalizzare eccessivamente tali agricoltori, in Italia, l'opzione dominante è quella di applicare il cosiddetto modello “irlandese” (v. Terra e Vita n. 48/2013).

Il modello “irlandese” prevede un graduale passaggio dagli attuali livelli dei titoli verso livelli più omogenei, senza raggiungere un valore uniforme dei titoli nel 2019.

La scelta definitiva spetta agli Stati membri che dovranno decidere entro il 1° agosto 2014, per poi applicarla dal 1° gennaio 2015.

Titoli in calo, ma come?

Un agricoltore che possiede titoli speciali dovrà presentare una domanda di “prima assegnazione” dei titoli al 15 maggio 2015.

Il valore di tali titoli è destinato a diminuire, essendo al di sopra del valore medio nazionale/regionale. Spetta agli Stati membri decidere come applicare la riduzione. Tuttavia, nessun titolo potrà diminuire nel 2019 di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale, su cui bisogna prestare particolare attenzione.

Il valore unitario iniziale dei titoli può essere calcolato in due modi (v. box):

1. a partire dai pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014;

2. a partire dal valore dei titoli detenuti dall'agricoltore al 15.05.2014, compresi i titoli speciali.

Se l'Italia dovesse optare per i “pagamenti percepiti”, il valore dei titoli speciali incassati nel 2014, andrà a formare il valore unitario iniziale ovvero il “portafoglio” dell'agricoltore di cui beneficerà negli anni successivi per effetto della convergenza.

Se l'Italia dovesse optare per i “titoli detenuti”, il valore dei titoli speciali, presenti nel Registro Titoli al 15.05.2014, andrà a formare il valore unitario iniziale ovvero il “portafoglio” dell'agricoltore.

Via i titoli senza terra?

Le suddette disposizioni dimostrano che nella nuova Pac 2014-2020 non esisteranno più i titoli speciali ovvero i titoli senza terra. Tuttavia una norma potrebbe mantenere una sorta di titoli senza terra.

L'art. 38, par. 3, recita che gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori che al 31.12.2014 detengono titoli speciali e non hanno ettari ammissibili ai fini dell'attivazione dei nuovi titoli all'aiuto. In altre parole, l'Italia potrebbe attivare un pagamento accoppiato alla produzione zootecnica che sostituisce i titoli speciali. Allo stato attuale, non c'è alcun pronunciamento da parte delle istituzioni italiane (Mipaaf, Regioni).

Art. 68 e Art. 38

L'art. 38 del nuovo regolamento sui pagamenti diretti prevede un sostegno accoppiato (v. box e tab. 1).

Gli attuali importi dei pagamenti dell'articolo 68 potranno essere importanti nel calcolo del valore unitario iniziale, se l'Italia dovesse optare per il criterio dei “pagamenti percepiti”. In tale caso, il valore dei pagamenti dell'articolo 68, incassati nel 2014, andrà a formare il valore unitario iniziale ovvero il “portafoglio” dell'agricoltore di cui beneficerà negli anni successivi per effetto della convergenza.

Tuttavia occorre fare una precisazione. Nei “pagamenti ricevuti” rientrano i pagamenti dell'art. 68 (ad eccezione dei premi per le assicurazioni), purché i settori pertinenti non ricevano il nuovo sostegno accoppiato della Pac 2014-2020.

Se in un settore il nuovo sostegno accoppiato 2014-2020 è inferiore a quello del 2014, gli Stati membri possono tenerne conto nel calcolo dei pagamenti ricevuti. In altre parole, se il settore della carne bovina usufruirà del sostegno accoppiato nella nuova Pac - ed è quasi certo che ciò avverrà - gli agricoltori non potranno utilizzare i pagamenti dell'art. 68 ai fini della convergenza.

Un esempio

L'agricoltore con titoli elevati tuttavia non deve commettere l'errore di calcolare la perdita massima del 30% sulla base dei “pagamenti ricevuti” nel 2014.

Infatti, il regolamento prevede una perdita massima del 30% sulla base del valore unitario iniziale, che è un valore relativo al 2015 e non al 2014.

Per dare un'indicazione di massima, dalle simulazioni effettuate, risulta che un agricoltore con titoli elevati perde circa il 40-50% dei pagamenti ricevuti nel 2019 rispetto al 2014 (tab. 2 e fig. 1).

Allegati

Scarica il file: Zootecnia, i titoli speciali e l’art. 68
Zootecnia, i titoli speciali e l’art. 68 - Ultima modifica: 2014-01-10T00:00:00+01:00 da Redazione Suinicoltura
Zootecnia, i titoli speciali e l’art. 68 - Ultima modifica: 2014-01-10T12:31:08+01:00 da Redazione Suinicoltura

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