Iva zootecnica, in vigore le nuove aliquote

Il Mipaaf aveva firmato il decreto ma si doveva attendere anche il via libera del ministero dell'Economia. Le nuove aliquote valgono già dalla liquidazione Iva di gennaio 2016. Per la cessione di capi bovini e suini si applicheranno solo per quest'anno

di Stefano Boccoli

 

Le nuove e più vantaggiose aliquote di compensazione Iva per i più importanti comparti zootecnici e volute dalla Legge di Stabilità 2016 sono finalmente in vigore. Già da diverse settimane il Mipaaf aveva apposto la firma sull'apposito decreto ma, trattandosi di un provvedimento interministeriale, si è anche dovuto attendere il via libera del ministero dell'Economia e Finanze; infine, proprio mentre scriviamo, è arrivata la registrazione di prassi da parte della Corte dei Conti.

Peraltro, da una comunicazione dello stesso Mef si evince qualche particolare in più, e tutt'altro che secondario, rispetto a quanto annunciato mesi fa sull'intera operazione.

Innanzitutto viene chiarito che le nuove aliquote varranno già dalla liquidazione Iva di gennaio 2016 e che, per la cessione di capi bovini e suini, si applicheranno solo per quest'anno. Inoltre, i nuovi valori, cambiano anche se di poco rispetto a quanto inizialmente annunciato.

Ma vediamo meglio partendo dal caso di cessione di capi vivi della specie bovina (destinati al macello o ad altro allevamento e compreso il genere bufalo), per i quali la percentuale di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto passa dal 7%, applicato sino al dicembre 2015, al 7,65% dal gennaio 2016 (cioè poco meno del 7,7% annunciato precedentemente). Per quanto riguarda le vendite di capi suini, l'aliquota passa dal 7,3% applicato sino all'anno scorso al 7,95% di quest'anno (mentre era stato annunciato l'8%).

Conferme, invece, rispetto a quanto comunicato mesi fa per quanto riguarda il latte. La nuova aliquota di compensazione è portata dall'8,8%, utilizzato sino a dicembre 2015, al 10% valido da gennaio scorso.

Come funziona

Per capire i vantaggi di questo provvedimento bisogna considerare che molti allevatori godono del regime speciale Iva. Come funziona?

Quando un allevamento vende il proprio prodotto (nel caso specifico latte, capi bovini o suini, ma vale anche per le altre produzioni agricole) emette normale fattura esponendo l'imposta sul valore aggiunto stabilita per quella tipologia di prodotto.

Se si trattasse di un regime Iva normale, quella cifra esposta, e quindi incassata, verrebbe successivamente versata all'Erario, una volta detratta l'Iva pagata sull'acquisto dei fattori di produzione. Un regime del genere comporterebbe però l'impegno della tenuta di una regolare contabilità di entrate e uscite. Proprio ciò che si vuole evitare agli agricoltori offrendogli il regime speciale.

Non tenendo una contabilità non si può però calcolare l'Iva in detrazione. E allora il regime prevede delle aliquote, fissate prodotto per prodotto, di compensazione forfettaria rispetto all'Iva sul venduto. Proprio quelle aliquote che ora vengono innalzate permettendo all'allevatore di trattenere in cassa una parte maggiore di Iva.

Un esempio

Supponiamo il caso di un allevatore (di bovini o suini) che vende a un macellatore capi vivi, oppure latte a una latteria per un valore di 10.000 euro (una cifra tonda che facilita il calcolo).

Il nostro allevatore emetterà dunque fattura per un ammontare complessivo di 11.000 euro (10.000 euro dalla vendita + 1.000 di Iva, che la legge fissa al 10% sia per bovini che suini che latte). L'Iva incassata, pari a 1.000 euro, dovrebbe essere versata allo Stato ma scatta la compensazione forfettaria fissata, per il 2015, al 7% nel caso dei bovini, al 7,3% nel caso dei suini e all'8,8% per il latte.

Ciò significa che, sino al dicembre scorso, 700 euro in caso di bovini, 730 euro in caso di suini e 880 euro nel caso della cessione di latte rimanevano nelle casse dell'allevamento come compensazione dell'Iva pagata sulle spese di produzione.

Con il nuovo sistema di aliquote già in vigore a partire da gennaio 2016, le percentuali di compensazione saliranno al 7,65% per i bovini, al 7,95% per i suini e al 10% per il latte. Per quelle stesse vendite ipotizzate nel nostro esempio, all'allevatore rimarranno dunque in cassa 765 euro in caso di bovini e 795 euro in caso di suini e 1.000 euro (ovvero l'intero ammontare dell'Iva percepita) nel caso del latte.

Iva zootecnica, in vigore le nuove aliquote - Ultima modifica: 2016-02-18T14:35:03+01:00 da Giorgio Setti

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